Whistleblowing

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato.

Con particolare riferimento a quest’ultimo settore, la normativa estende l’ambito di applicazione agli enti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. Settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente) e a quelli che adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell’ambito della normativa.

Cosa non può essere oggetto di segnalazione

Il legislatore specifica ciò che non può essere oggetto di segnalazione: in particolare, sono escluse dalla disciplina del whistleblowing le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, attinenti esclusivamente ai suoi rapporti individuali di lavoro e/o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Chi può segnalare

  • Dipendenti e collaboratori Erica Industria Tessile S.p.A.;
  • Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso Erica Industria Tessile S.p.A.;
  • Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Erica Industria Tessile S.p.A.;
  • Azionisti (persone fisiche);
  • Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
  • Dipendenti o collaboratori di società terze che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di Erica Industria Tessile S.p.A.

Per tali soggetti la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico riconducibile al contesto lavorativo.

Protezione dell’identità e tutela della riservatezza del segnalante

Salvo l’espresso consenso dell’interessato, l’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Nell’ambito di un eventuale procedimento penale conseguente alla segnalazione, l’identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale.  Nell’ambito di un eventuale procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;

La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;

La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;

La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Protezione dalle ritorsioni

  • È vietata ogni forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata, posta in essere in ragione della segnalazione e che provochi o possa provocare al segnalante un danno ingiusto;
  • Il d.lgs. 24 prevede un ampio elenco, non tassativo, delle ritorsioni (licenziamento, demansionamento, mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell’orario di lavoro, note di demerito o referenze negative, adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria, ecc.);
  • Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC con le modalità specificate sul sito di ANAC stessa (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing ), alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione effettuata.

Come segnalare

Canali di segnalazione

  • interno (nell’ambito del contesto lavorativo);
  • esterno (ANAC);
  • divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
  • denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

Scelta del canale di segnalazione

In via prioritaria, i segnalanti devono utilizzare il canale interno; solo al ricorrere di particolari condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • a persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I segnalanti possono effettuare una divulgazione pubblica quando:

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

SANZIONI

Ai sensi del Decreto Whistleblowing, è soggetto a sanzioni pecuniarie da parte dell’ANAC, colui che si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

  • compimento di ritorsioni in relazione a Segnalazioni;
  • ostacolo o tentato ostacolo all’effettuazione della Segnalazione;
  • violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing;
  • mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;
  • mancata adozione di una procedura per l’effettuazione e la gestione delle Segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
  • mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

È, inoltre, prevista l’irrogazione di una sanzione nei confronti del Segnalante quando è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

 

Canale di segnalazione interno

Per agevolare l’utilizzo di questo importante strumento di contrasto e di prevenzione di illeciti, Erica Industria Tessile S.p.A. mette a disposizione del segnalante una Piattaforma on line sicura, raggiungibile all’indirizzo

https://erica.segnalazioni.info/#/

La società ha designato quale soggetto destinatario e gestore delle eventuali segnalazioni una risorsa interna, individuata nella figura della responsabile dell’ufficio Risorse Umane, specificamente formata e autorizzata al trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice Privacy.

 

Per maggiori dettagli si rinvia alla procedura whistleblowing adottata da Erica Industria Tessile S.p.A. Procedura whistleblowing

Per informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia all’informativa privacy dedicata Informativa privacy whistleblowing